I NOSTRI IMBALLAGGI

RIUSA O RICICLA RESPONSABILMENTE

Adolfo Felisati srl si impegna nella ricerca delle migliori materie prime per i propri imballaggi, prediligendo quei materiali che provengono da fonti riciclate.
Se ti è possibile cerca di riutilizzare gli imballaggi anziché smaltirli.

VERIFICA SEMPRE LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
Se hai ancora dei dubbi, non esitare a contattarci!

PAP20

scatole in cartone ondulato

PAP21

scatole in cartone teso

FOR50

pallet / bancali in legno

LDPE4

film estensibile

LDPE4

film termoretraibile

PET01

reggia in plastica

PP5

nastro adesivo (polipropilene)

PAP22

nastro in carta rinforzato con fibra di vetro

PAP21

anime in cartone

PS6

anime in plastica

LDPE4

film a bolle / pluriball

PAP22

etichette in carta

ETICHETTATURA AMBIENTALE NORME E UTILIZZI

L’etichettatura ambientale consiste nell’identificare tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per indicarne la composizione, facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero, il riciclo e il corretto smaltimento da parte del consumatore.

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea”.

Con “opportunamente etichettati” si intende nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più efficaci per raggiungere l’obiettivo stabilito.

Le indicazioni possono essere riportate in uno o più dei seguenti modi:

  • Direttamente sull’imballaggio
  • Tramite canali digitali (App, Qr code, siti web)
  • Su documenti di trasporto o altri documenti che accompagnano la merce (a loro volta questi documenti possono rimandare a canali digitali)
  • Su libretti di istruzione o manuali d’uso
  • Su pannelli informativi nel punto vendita

Salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di etichettatura ambientale scatterà dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni inerenti all’etichettatura ambientale degli imballaggi sono state introdotte con le modifiche all’Art. 219 del D.Lgs. 152/06, apportate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cui obbligo scatta appunto a partire dal 01/01/2023.

L’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020, tuttavia a causa delle richieste degli attori del mercato di un periodo transitorio utile al fine di adeguarsi alla novità ed alla necessità di chiarire alcuni dubbi interpretativi, la disposizione è stata oggetto di ben quattro rinvii.

L’ultima proroga è stata disposta con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023.

In un’ottica di sostenibilità, è stato disposto che gli imballaggi non conformi già immessi in commercio o etichettati prima del 1/1/23, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si ricorda che le informazioni cogenti che devono essere riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (circuito B2C), le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite sono le seguenti:
    • La codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE;
    • Le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell’imballaggio. Le linee guida suggeriscono di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”, oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
  • Se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta. Oltre alle informazioni obbligatorie, possono essere riportate informazioni facoltative utili per supportare i destinatari degli imballaggi alla corretta gestione degli stessi. L’obiettivo è quello di agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale.

Se acquisti imballaggi per la tua azienda queste sono le informazioni più importanti da tenere a mente:

  • Ti ricordiamo che l’etichettatura ambientale entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, ma, tutti gli imballaggi che hai già acquistato e che sono stati prodotti e non etichettati prima di tale data possono essere utilizzati fino a esaurimento scorta. Non dovrai buttarli.
  • Per tutte le tue spedizioni B2C, dovrai indicare tutti i materiali che compongono il tuo imballaggio. Ad esempio, se spedisci un piatto in una scatola di cartone e lo avvolgi nel pluriball in plastica, dovrai indicare, nella modalità che preferisci (su un’etichetta esterna, sul ddt, sul tuo sito o tramite dei supporti elettronici ecc..) da cosa è composto l’imballo e come smaltirlo correttamente.
  • Troverai le indicazioni sul materiale e sul corretto smaltimento stampate direttamente sul prodotto, quando possibile, o in alternativa sulla confezione esterna oltre che sul nostro sito web alla pagina del prodotto.
    Ad esempio, le nostre scatole in cartone sono già correttamente etichettate per le spedizioni B2C, in questo caso avrai già tutte le informazioni presenti e visibili direttamente sulla scatola. Il pluriball invece, come la maggior parte dei materiali di riempimento o anche il film estensibile e la reggia, presenta l’etichetta ambientale solo sulla sua confezione esterna. In questi casi sarà tua responsabilità indicare al tuo cliente finale le caratteristiche del pluriball in quanto non presente un’etichetta ambientale visibile. Potrai, ad esempio, aggiungere le informazioni all’interno del documento di trasporto o creare un QR che rimanda al tuo sito in cui espliciti gli imballaggi utilizzati e le loro caratteristiche.
  • Se un materiale (come ad esempio il nastro adesivo o un’etichetta) non è separabile manualmente dal corpo principale, non va identificato

I nostri imballi sono già correttamente etichettati e riportano la natura del materiale di imballaggio con il codice alfanumerico oltre alla descrizione esplicita, attraverso una stampa o un’etichetta sull’imballo esterno (salvo esaurimento scorte prodotte prima del 1° gennaio 2023). Per tutti gli imballaggi per cui non è possibile apporre l’etichetta direttamente sul prodotto o sul packaging esterno, abbiamo provveduto a caricare tutte le informazioni sul nostro sito web.